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Tag: unione civile

convivenza di fatto: diritti e doveri

Convivenza di fatto: quali diritti e doveri?

La Legge n. 76 del 2016 ha introdotto una riforma epocale nell’ambito del diritto di famiglia provvedendo ad ampliare il concetto di famiglia.

La famiglia non è fondata in modo esclusivo sul matrimonio, ma su una comunione di vita materiale e spirituale, motivo per il quale, anche i conviventi, le cosiddette “coppie di fatto”, godono di gran parte dei diritti riconosciuti alle coppie sposate.

La Legge indica quali sono i diritti e gli obblighi di coloro che convivono nonostante non siano sposati.

Sono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite in modo stabile da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

I conviventi di fatto non sono vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

La convivenza di fatto tra persone eterosessuali oppure dello stesso sesso, viene attestata attraverso un’autocertificazione in carta libera presentata al comune di residenza nella quale i conviventi dichiarano di convivere allo stesso indirizzo.

Il Comune rilascerà il certificato di residenza e stato di famiglia.

A ogni modo la convivenza può essere provata con ogni strumento, anche con dichiarazioni testimoniali.

La convivenza di fatto si considera sia che la coppia sia eterosessuale, sia che sia omosessuale ed hanno deciso di non contrarre matrimonio né di sancire il loro legame attraverso l’unione civile, ma che sono allo stesso modo meritevoli di tutela rispetto a determinati aspetti della vita.

Con la convivenza di fatto nascono i seguenti diritti e doveri reciproci:


– La possibilità di far visita al proprio partner in carcere;
– Il diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, in caso di malattia o di ricovero del convivente di fatto.
– La facoltà di nominare il convivente come proprio rappresentante in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere.

Tale ultima facoltà viene consentita per le decisioni in materia di salute, o di morte, donazione di organi, modalità di trattamento del corpo e celebrazioni funerarie.

Il convivente di fatto può farsi nominare tutore, curatore o amministratore di sostegno, in caso di interdizione del partner, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno.

In caso di morte del proprietario dell’abitazione comune, il convivente superstite può rimanere nella stessa casa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni ma non oltre i cinque anni.

Se il convivente superstite ha figli minori o disabili, ha diritto di continuare a restare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente ha la facoltà di succedergli nel contratto.

Il convivente ha inoltre diritto al risarcimento del danno che spetta al coniuge superstite, in caso di decesso di quest’ultimo, in caso di fatto illecito di un terzo.

Il convivente ha diritto di partecipare alla gestione e agli utili dell’impresa familiare del partner, nonché ai beni acquistati con questi ultimi e agli incrementi dell’azienda, in proporzione al lavoro prestato.

In caso di cessazione della convivenza di fatto, il diritto di ricevere gli alimenti dall’ex convivente, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.