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Tag: spese ordinarie

spese straordinarie figli: senza accordo irripetibili

spese straordinarie e spese ordinarie

Con la separazione o il divorzio, il giudice od i coniugi (in caso di separazione o divorzio consensuale) dispone che il genitore non collocatario del minore debba versare al genitore collocatario dei figli un assegno di mantenimento per il sostenimento delle spese ordinarie. Sono escluse da tale assegno le spese straordinarie le quali sono spese di mantenimento a favore dei figli che, però,  non hanno carattere di ordinarietà. Le spese straordinarie sono quindi “quelle che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli”
Esse non possono rientrare nell’assegno di mantenimento dei figli in quanto l’inclusione delle spese straordinarie in via forfettaria nell’assegno di mantenimento “può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 155 c.c. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo”, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti”.

differenza tra spese straordinarie e spese ordinarie

La Giurisprudenza di merito ha affermato che “devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall’importo dell’assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio minore, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento”.
Al contrario “rientrano nelle spese ordinarie – e dunque nell’assegno di mantenimento – tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell’abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano, le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell’ambito dell’orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l’acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana”.
Il mantenimento del figlio deve avvenire in misura proporzionale al reddito di ciascun genitore.

protocollo d’intesa

Ad agevolare la corretta individuazione e ripartizione delle spese straordinarie in sede di separazione e divorzio risultano di grande utilità sono i vari protocolli d’intesa stipulati tra le autorità giudiziarie e gli ordini degli avvocati. Protocolli d’intesa e linee guida sulle spese straordinarie in sede di separazione, divorzio o modifica degli stessi sono state elaborate per ridurre il contenzioso tra coniugi nella determinazione e ripartizione delle spese straordinarie di mantenimento dei figli. Anche l’Ordine degli Avvocati di Brescia ha stipulato di concerto con il Tribunale di Brescia un proprio protocollo d’intesa in relazione alla ripartizione tra spese ordinarie e spese straordinarie.

La Cassazione sull’irripetibilità delle spese straordinarie

La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n.793/2023, ha sancito che sono irripetibili le spese straordinarie anticipate da uno dei genitori senza il previo accordo con l’altro, richiesta dal titolo giudiziale vincolante tra le parti. Nel caso specifico la madre agiva in giudizio contro il padre al fine di ottenere la ripetizione di quanto anticipato a titolo di spese straordinarie a favore dei figli minori. L’uomo si opponeva, lamentando l’assenza di un previo accordo in merito agli esborsi, anche in considerazione della notevole entità della somma.
La Cassazione con l’ordinanza sopra citata rigettava il ricorso presentato dalla madre. Ed infatti l’ordinanza Presidenziale prevedeva come obbligo inderogabile, per il rimborso, il preventivo accordo tra i genitori in ordine alle spese straordinarie, ed escludeva da tale obbligo solo alcune categorie di spese per le quali è sufficiente la presentazione della relativa documentazione. Sulla base del suddetto provvedimento, adottato in sede di separazione, sono risultate ripetibili alcune spese, mentre altri esborsi, posto che non erano stati concordati – e alcuni neppure documentati – sono risultati non richiedibili da parte della madre nei confronti del padre .