scuole private: e se papà contrario?
Scuole private: e se papà contrario deve partecipare alla spesa?
Se la mamma iscrive il figlio ad una scuola privata nonostante il no espresso del papà a tal riguardo, quest’ultimo è comunque onerato dal corrispondere le spese scolastiche?
Oppure basta il veto espresso dal padre per evitare che quest’ultimo paghi la relativa spesa scolastica?
Ogni genitore può assumere decisioni relative al figlio e l’altro può intervenire nelle scelte dell’altro solo quando si tratti di decisioni di maggior interesse.
L’art. 337 ter comma 3 c.c. statuisce infatti che “le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”.
In linea generale, il genitore collocatario del figlio non è tenuto a concordare e ad informare l’altro di tutte le scelte da cui derivino delle spese, ma solo di quelle di particolare interesse.
Pertanto, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie salvo l’ipotesi in cui abbia addotto dei validi motivi di dissenso.
Scuole private: e se papà contrario, deve partecipare alla spesa?
A tal riguardo è utile ricordare che le spese scolastiche così come ad esempio quelle mediche, poste a carico di entrami i genitori in sede di separazione e divorzio integrano l’assegno di mantenimento, condividendone la natura “ordinaria”.
Ebbene purtroppo il papà non gode del diritto di veto, in quanto spetta sempre e solo al giudice valutare se la spesa sostenuta effettuata sia rispondente all’interesse del figlio.
In ogni caso, il dissenso del genitore può essere legittimamente manifestato anche tramite il difensore.