Gratuito Patrocinio
Il gratuito patrocinio, chiamato più correttamente con il nominativo “patrocinio a spese dello stato”,è un istituto previsto dal D.P.R. 115/2002 (T.U. spese di giustizia).
Attraverso tale istituto il cittadino che si trova in condizione di difficoltà economica può essere assistito da un Avvocato senza dover pagare il suo onorario.
Se si viene ammessi al gratuito patrocinio sarà lo Stato a farsi carico delle spese relative al procedimento.
In particolare saranno coperte l’onorario e le spese sostenute dall’avvocato, comprese quelle relative alla copia degli atti processuali ed anche quelle relative al consulente tecnico di parte ed alla notifica degli atti. Per questi motivi l’Avvocato non può in alcun modo percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualsiasi titolo.
Il patrocinio è assicurato nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.
Requisiti:
Possono accedere al patrocinio a spese dello stato:
– i cittadini italiani (anche liberi professionisti o titolari di partita IVA);
– i cittadini stranieri o gli apolidi, purché si trovino regolarmente sul territorio nazionale;
– gli enti senza scopo di lucro o le associazioni.
Ai sensi dell’art. 76 DPR 115/2002 può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi (l’ISEE non ha rilevanza), non superiore a euro 12.838,01 euro.
Se l’interessato all’ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari dovrà essere cumulato in quel limite reddituale anche il reddito percepito dal familiare convivente.
Sono, invece, esclusi tutti coloro che hanno ricevuto una condanna definitiva per i seguenti reati:
- associazione di tipo mafioso;
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Come sottolineato anche dall’Agenzia delle Entrate tra le somme che concorrono al calcolo del limite del reddito per l’ammissione al beneficio sono inseriti anche quelli esenti IRPEF, e quindi anche il reddito di cittadinanza e l’importo dell’assegno di mantenimentopercepito dall’ex coniuge.
Per ulteriori informazioni, si rimanda al seguente link
Lo Studio Legale Mascitti è disponibile al gratuito patrocinio nell’ambito del diritto civile, della volontaria giurisdizione e nel diritto del lavoro.