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Tag: mantenimento

mantenimento: niente sospensione feriale

Nelle cause in materia di mantenimento: niente sospensione feriale dei termini processuali.

In tema di obbligazioni alimentari nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali.

Lo ha puntualizzato la Corte di Cassazione , all’interno dell’ordinanza n. 18044/2023, depositata lo scorso 23 giugno.

Tali cause sono infatti ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimenti, per definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorie. 

L’ordinanza della Corte di Cassazione sopra citata è stata subito ripresa dal Consiglio Nazionale Forense.

Quanto sopra consiste in una novità interpretativa che incide sull’attività in materia .

Ai fini interpretativi dell’innovativa normativa sulla sospensione dei termini processuali, la nozione di obbligazioni alimentari accolta nel diritto dell’Unione Europea va, pertanto, intesa nell’accezione autonoma propria del diritto comunitario ed estesa a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, e quindi comprensiva dei diversi istituti delle obbligazioni di mantenimento

In conclusione, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente nuovo principio di diritto: in tema di obbligazioni alimentari come regolate dall’art. 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 (relativo alla Competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle

decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari), a norma del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 3, convertito nella L. n. 27 del 2020, che della prima costituisce una derivazione, nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, di cui alla L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3;

tali cause sono ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimenti, per definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorie; ove pertanto si controverta di siffatte obbligazioni, la sospensione dei termini non s’applica parimenti ai casi in cui la causa comprenda, in connessione, anche altre questioni familiari o riguardanti i minori, pur se non espressamente contemplate dal R.D. n. 12 del 1941, art. 92.

Il testo dell’ordinanza è scaricabile cliccando al seguente link https://www.ordineavvocatimilano.it/media/news/LUGLIO2023/Cassazione%2018044-2023.pdf

Mantenimento diretto del padre al figlio maggiorenne: si può?

E’ possibile il mantenimento diretto del padre al figlio maggiorenne?

Versare le somme dovute per l’assegno di mantenimento direttamente al figlio, senza che ci sia un accordo tra i genitori e un ordine del giudice, non libera il soggetto obbligato dal proprio debito, con la conseguenza che lo stesso dovrà versare un’altra volta la stessa somma all’ex.

Il mantenimento diretto al figlio maggiorenne, invece che al genitore convivente, non è infatti una facoltà dell’obbligato ( di solito il padre) , ma può essere deciso solo dal giudice.

Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n. 9700/’01 e n.34100/’01) la possibilità per il padre di versare il mantenimento diretto al figlio , ribadito nuovamente anche con recente ordinanza del 2001,  è subordinata ad un provvedimento di modifica delle condizioni della separazione e/o di divorzio.

I genitori non possono, perciò, decidere in maniera autonoma che il padre versi il mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, anziché alla madre, senza un provvedimento giudiziale in tal senso.

Ogni accordo – anche tacito – tra i genitori, in assenza di un provvedimento giurisdizionale, che avesse modificato le statuizioni contenute nella sentenza di separazione o di divorzio dovrà, pertanto considerarsi nullo.

A nulla quindi vale l’esistenza di un accordo intercorso tra le parti.

Il genitore non convivente può versare l’assegno di mantenimento direttamente al figlio a patto che lo stesso sia maggiorenne e che ne abbia fatto espressa richiesta al Giudice.

Secondo gli ermellini, l’art. 337 septies c. 1 c.c. stabilisce che spetti unicamente al giudice disporre il pagamento di un assegno ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente. Solo in seguito all’emissione di un simile provvedimento, il mantenimento è corrisposto direttamente all’avente diritto. Quindi, “il pagamento dell’assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, invece che al genitore convivente, non è una facoltà dell’obbligato, ma può essere solo il frutto di una decisione giudiziaria”.

Il mantenimento è un diritto indisponibile

La Cassazione ribadisce che “la determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli, da parte del coniuge separato, risponde ad un superiore interesse di quelli, interesse che non è disponibile dalle parti”.

Pertanto, un accordo tra i genitori non può modificare la persona del creditore o del debitore come stabiliti nel provvedimento giurisdizionale ma solo quest’ultimo su istanza del figlio maggiorenne potrà disporre in tal senso.