mantenimento: niente sospensione feriale
Nelle cause in materia di mantenimento: niente sospensione feriale dei termini processuali.
In tema di obbligazioni alimentari nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali.
Lo ha puntualizzato la Corte di Cassazione , all’interno dell’ordinanza n. 18044/2023, depositata lo scorso 23 giugno.
Tali cause sono infatti ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimenti, per definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorie.
L’ordinanza della Corte di Cassazione sopra citata è stata subito ripresa dal Consiglio Nazionale Forense.
Quanto sopra consiste in una novità interpretativa che incide sull’attività in materia .
Ai fini interpretativi dell’innovativa normativa sulla sospensione dei termini processuali, la nozione di obbligazioni alimentari accolta nel diritto dell’Unione Europea va, pertanto, intesa nell’accezione autonoma propria del diritto comunitario ed estesa a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, e quindi comprensiva dei diversi istituti delle obbligazioni di mantenimento
In conclusione, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente nuovo principio di diritto: in tema di obbligazioni alimentari come regolate dall’art. 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 (relativo alla Competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle
decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari), a norma del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 3, convertito nella L. n. 27 del 2020, che della prima costituisce una derivazione, nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, di cui alla L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3;
tali cause sono ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimenti, per definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorie; ove pertanto si controverta di siffatte obbligazioni, la sospensione dei termini non s’applica parimenti ai casi in cui la causa comprenda, in connessione, anche altre questioni familiari o riguardanti i minori, pur se non espressamente contemplate dal R.D. n. 12 del 1941, art. 92.
Il testo dell’ordinanza è scaricabile cliccando al seguente link https://www.ordineavvocatimilano.it/media/news/LUGLIO2023/Cassazione%2018044-2023.pdf