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Tag: figli

spese straordinarie figli: senza accordo irripetibili

spese straordinarie e spese ordinarie

Con la separazione o il divorzio, il giudice od i coniugi (in caso di separazione o divorzio consensuale) dispone che il genitore non collocatario del minore debba versare al genitore collocatario dei figli un assegno di mantenimento per il sostenimento delle spese ordinarie. Sono escluse da tale assegno le spese straordinarie le quali sono spese di mantenimento a favore dei figli che, però,  non hanno carattere di ordinarietà. Le spese straordinarie sono quindi “quelle che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli”
Esse non possono rientrare nell’assegno di mantenimento dei figli in quanto l’inclusione delle spese straordinarie in via forfettaria nell’assegno di mantenimento “può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 155 c.c. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo”, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti”.

differenza tra spese straordinarie e spese ordinarie

La Giurisprudenza di merito ha affermato che “devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall’importo dell’assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio minore, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento”.
Al contrario “rientrano nelle spese ordinarie – e dunque nell’assegno di mantenimento – tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell’abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano, le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell’ambito dell’orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l’acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana”.
Il mantenimento del figlio deve avvenire in misura proporzionale al reddito di ciascun genitore.

protocollo d’intesa

Ad agevolare la corretta individuazione e ripartizione delle spese straordinarie in sede di separazione e divorzio risultano di grande utilità sono i vari protocolli d’intesa stipulati tra le autorità giudiziarie e gli ordini degli avvocati. Protocolli d’intesa e linee guida sulle spese straordinarie in sede di separazione, divorzio o modifica degli stessi sono state elaborate per ridurre il contenzioso tra coniugi nella determinazione e ripartizione delle spese straordinarie di mantenimento dei figli. Anche l’Ordine degli Avvocati di Brescia ha stipulato di concerto con il Tribunale di Brescia un proprio protocollo d’intesa in relazione alla ripartizione tra spese ordinarie e spese straordinarie.

La Cassazione sull’irripetibilità delle spese straordinarie

La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n.793/2023, ha sancito che sono irripetibili le spese straordinarie anticipate da uno dei genitori senza il previo accordo con l’altro, richiesta dal titolo giudiziale vincolante tra le parti. Nel caso specifico la madre agiva in giudizio contro il padre al fine di ottenere la ripetizione di quanto anticipato a titolo di spese straordinarie a favore dei figli minori. L’uomo si opponeva, lamentando l’assenza di un previo accordo in merito agli esborsi, anche in considerazione della notevole entità della somma.
La Cassazione con l’ordinanza sopra citata rigettava il ricorso presentato dalla madre. Ed infatti l’ordinanza Presidenziale prevedeva come obbligo inderogabile, per il rimborso, il preventivo accordo tra i genitori in ordine alle spese straordinarie, ed escludeva da tale obbligo solo alcune categorie di spese per le quali è sufficiente la presentazione della relativa documentazione. Sulla base del suddetto provvedimento, adottato in sede di separazione, sono risultate ripetibili alcune spese, mentre altri esborsi, posto che non erano stati concordati – e alcuni neppure documentati – sono risultati non richiedibili da parte della madre nei confronti del padre .

scuole private: e se papà contrario?

Scuole private: e se papà contrario deve partecipare alla spesa?

Se la mamma iscrive il figlio ad una scuola privata nonostante il no espresso del papà a tal riguardo, quest’ultimo è comunque onerato dal corrispondere le spese scolastiche?

Oppure basta il veto espresso dal padre per evitare che quest’ultimo paghi la relativa spesa scolastica?

Ogni genitore può assumere decisioni relative al figlio e l’altro può intervenire nelle scelte dell’altro solo quando si tratti di decisioni di maggior interesse.

L’art. 337 ter comma 3 c.c. statuisce infatti che “le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”.

In linea generale, il genitore collocatario del figlio non è tenuto a concordare e ad informare l’altro di tutte le scelte da cui derivino delle spese, ma solo di quelle di particolare interesse.

Pertanto, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie salvo l’ipotesi in cui abbia addotto dei validi motivi di dissenso.

Scuole private: e se papà contrario, deve partecipare alla spesa?

A tal riguardo è utile ricordare che le spese scolastiche così come ad esempio quelle mediche, poste a carico di entrami i genitori in sede di separazione e divorzio integrano l’assegno di mantenimento, condividendone la natura “ordinaria”.

Ebbene purtroppo il papà non gode del diritto di veto, in quanto spetta sempre e solo al giudice valutare se la spesa sostenuta effettuata sia rispondente all’interesse del figlio.

In ogni caso, il dissenso del genitore può essere legittimamente manifestato anche tramite il difensore.

Mantenimento diretto del padre al figlio maggiorenne: si può?

E’ possibile il mantenimento diretto del padre al figlio maggiorenne?

Versare le somme dovute per l’assegno di mantenimento direttamente al figlio, senza che ci sia un accordo tra i genitori e un ordine del giudice, non libera il soggetto obbligato dal proprio debito, con la conseguenza che lo stesso dovrà versare un’altra volta la stessa somma all’ex.

Il mantenimento diretto al figlio maggiorenne, invece che al genitore convivente, non è infatti una facoltà dell’obbligato ( di solito il padre) , ma può essere deciso solo dal giudice.

Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n. 9700/’01 e n.34100/’01) la possibilità per il padre di versare il mantenimento diretto al figlio , ribadito nuovamente anche con recente ordinanza del 2001,  è subordinata ad un provvedimento di modifica delle condizioni della separazione e/o di divorzio.

I genitori non possono, perciò, decidere in maniera autonoma che il padre versi il mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, anziché alla madre, senza un provvedimento giudiziale in tal senso.

Ogni accordo – anche tacito – tra i genitori, in assenza di un provvedimento giurisdizionale, che avesse modificato le statuizioni contenute nella sentenza di separazione o di divorzio dovrà, pertanto considerarsi nullo.

A nulla quindi vale l’esistenza di un accordo intercorso tra le parti.

Il genitore non convivente può versare l’assegno di mantenimento direttamente al figlio a patto che lo stesso sia maggiorenne e che ne abbia fatto espressa richiesta al Giudice.

Secondo gli ermellini, l’art. 337 septies c. 1 c.c. stabilisce che spetti unicamente al giudice disporre il pagamento di un assegno ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente. Solo in seguito all’emissione di un simile provvedimento, il mantenimento è corrisposto direttamente all’avente diritto. Quindi, “il pagamento dell’assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, invece che al genitore convivente, non è una facoltà dell’obbligato, ma può essere solo il frutto di una decisione giudiziaria”.

Il mantenimento è un diritto indisponibile

La Cassazione ribadisce che “la determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli, da parte del coniuge separato, risponde ad un superiore interesse di quelli, interesse che non è disponibile dalle parti”.

Pertanto, un accordo tra i genitori non può modificare la persona del creditore o del debitore come stabiliti nel provvedimento giurisdizionale ma solo quest’ultimo su istanza del figlio maggiorenne potrà disporre in tal senso.

Piano genitoriale fac simile

Novità introdotta con la recente Riforma Cartabia e valevole – nel caso della presenza di figli – per i procedimenti di separazione o di divorzio nonché per interruzione della convivenza delle coppie di fatto. Qui di seguito daremo una breve descrizione di cosa sia il Piano Genitoriale e di quali siano le sue funzioni fornendone anche un fac simile.

Nel fac simile del Piano Genitoriale il genitore riporta le esigenze quotidiane dei figli, con particolare riferimento a casa, scuola, amici, vacanze, percorsi educativi, attività extrascolastiche.

E ‘ possibile scaricare qui di seguito il Piano Genitoriale fac simile predisposto dal CNF divenuto obbligatorio per i procedimenti di separazione e/o divorzio e/o di interruzione della convivenza della coppia di fatto. 

Alcuni Tribunali hanno anche elaborato delle linee guida (qui scaricabili) da seguire per la redazione del Piano Genitoriale qui allegato in fac simile. 

Un Piano Genitoriale dovrebbe contenere appositi capitoli dedicati alle seguenti tematiche:

  • istruzione: scelta della scuola (pubblica o privata), del doposcuola, dell’educazione speciale e dell’istruzione a casa, delle attività extracurricolari con relativa ripartizione dei costi tra i genitori;
  • salute: visite mediche, decisioni da assumere, operatori sanitari di riferimento, ripartizione delle spese mediche;
  • religione: scelte sull’istruzione religiosa, e delle eventuali spese da sostenere;
  • comunicazione: contatti telefonici, trasferimento delle informazioni rilevanti, contatto tramite internet, costi del cellulare, utilizzo di internet e controllo su programmi e accesso, comunicazioni;
  • persone che si occupano del minore: nonni, babysitter etc…;
  • risoluzione delle controversie ed eventuale utilizzo della mediazione familiare;
  • spostamenti del minore da un’abitazione all’altra;
  • piano settimanale per le frequentazioni (con opportuno schema settimanale che regola il tempo trascorso con l’uno o con l’altro genitore);
  • vacanze, giorni festivi, compleanni di famiglia e date significative;
  • deduzioni fiscali e ripartizione tra i genitori.