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Tag: coppia

separazione e divorzio: ricorso unico assegno ex diverso

Con la riforma della giustizia civile, dal 1° marzo 2023, marito e moglie possono proporre la domanda separazione e divorzio con ricorso unico e assegno all’ex diverso.

Oggi per la separazione e divorzio si può presentare ricorso ricorso unico con assegno ex diverso.

Sono fatte salve le distinzioni tra l’assegno della separazione e quello del divorzio.

Con la separazione il vincolo coniugale resta in vita, e con esso un assegno teso a garantire al coniuge economicamente più debole il tenore di vita pregresso. Con il divorzio il legame nato dal matrimonio cessa in maniera definitiva per cui l’assegno copre solo le esigenze basilari dell’ex coniuge non economicamente autosufficiente.

Ottenere l’assegno di separazione non è, però, più scontato come un tempo. Il giudice sulla scorta di un’attenta indagine sulle condizioni patrimoniali dei coniugi, lo stabilirà a carico del più facoltoso solo a fronte di un accertato e concreto divario economico tra i due. Terrà conto sia dei costi che ciascun partner dovrà sobbarcarsi (canoni di locazione, ratei del mutuo sulla casa familiare, eventuali finanziamenti), sia dell’età del beneficiario, delle sue prospettive di lavoro, dei beni di cui dispone, sia della durata del matrimonio e di ogni altro elemento utile a ricostruire lo scenario economico attuale al momento della separazione.

Ma attenzione, perché alla casalinga può non bastare il fatto di essersi adoperata per 20 anni in casa per vedersi riconoscere l’assegno: deve provare che lo squilibrio, presente al momento del divorzio fra la sua situazione reddituale e patrimoniale e quella dell’ex, è l’effetto del sacrificio delle proprie aspirazioni professionali a favore delle esigenze familiari.

Le variazioni dell’assegno all’ex

La misura dell’assegno all’ex deve riflettere la situazione attuale di questi ultimi. Gli stessi ex coniugi per sopravvenuti e giustificati motivi possono in ogni momento chiederne la revisione.

Esempi di revisione dell’assegno all’ex (in riduzione) sono quelli dell’obbligato che forma una nuova famiglia e deve provvedere al nuovo coniuge o al nuovo figlio oppure perché migliorano le finanze del beneficiario.

L’assegno all’ex può essere aumentato di converso se, ad esempio, l’onerato acquisisce beni di valore o migliora la propria condizione economica.

Stop al mensile se vengono meno i presupposti iniziali e quindi se il beneficiario ha redditi tali da potersi permettere anche spese voluttuarie o se intraprende una convivenza stabile e duratura da far presumere il futuro impegno dei partner a garantirsi una reciproca assistenza materiale.

convivenza di fatto: diritti e doveri

Convivenza di fatto: quali diritti e doveri?

La Legge n. 76 del 2016 ha introdotto una riforma epocale nell’ambito del diritto di famiglia provvedendo ad ampliare il concetto di famiglia.

La famiglia non è fondata in modo esclusivo sul matrimonio, ma su una comunione di vita materiale e spirituale, motivo per il quale, anche i conviventi, le cosiddette “coppie di fatto”, godono di gran parte dei diritti riconosciuti alle coppie sposate.

La Legge indica quali sono i diritti e gli obblighi di coloro che convivono nonostante non siano sposati.

Sono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite in modo stabile da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

I conviventi di fatto non sono vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

La convivenza di fatto tra persone eterosessuali oppure dello stesso sesso, viene attestata attraverso un’autocertificazione in carta libera presentata al comune di residenza nella quale i conviventi dichiarano di convivere allo stesso indirizzo.

Il Comune rilascerà il certificato di residenza e stato di famiglia.

A ogni modo la convivenza può essere provata con ogni strumento, anche con dichiarazioni testimoniali.

La convivenza di fatto si considera sia che la coppia sia eterosessuale, sia che sia omosessuale ed hanno deciso di non contrarre matrimonio né di sancire il loro legame attraverso l’unione civile, ma che sono allo stesso modo meritevoli di tutela rispetto a determinati aspetti della vita.

Con la convivenza di fatto nascono i seguenti diritti e doveri reciproci:


– La possibilità di far visita al proprio partner in carcere;
– Il diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, in caso di malattia o di ricovero del convivente di fatto.
– La facoltà di nominare il convivente come proprio rappresentante in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere.

Tale ultima facoltà viene consentita per le decisioni in materia di salute, o di morte, donazione di organi, modalità di trattamento del corpo e celebrazioni funerarie.

Il convivente di fatto può farsi nominare tutore, curatore o amministratore di sostegno, in caso di interdizione del partner, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno.

In caso di morte del proprietario dell’abitazione comune, il convivente superstite può rimanere nella stessa casa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni ma non oltre i cinque anni.

Se il convivente superstite ha figli minori o disabili, ha diritto di continuare a restare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente ha la facoltà di succedergli nel contratto.

Il convivente ha inoltre diritto al risarcimento del danno che spetta al coniuge superstite, in caso di decesso di quest’ultimo, in caso di fatto illecito di un terzo.

Il convivente ha diritto di partecipare alla gestione e agli utili dell’impresa familiare del partner, nonché ai beni acquistati con questi ultimi e agli incrementi dell’azienda, in proporzione al lavoro prestato.

In caso di cessazione della convivenza di fatto, il diritto di ricevere gli alimenti dall’ex convivente, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.