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Tag: convivenza

convivenza di fatto: diritti e doveri

Convivenza di fatto: quali diritti e doveri?

La Legge n. 76 del 2016 ha introdotto una riforma epocale nell’ambito del diritto di famiglia provvedendo ad ampliare il concetto di famiglia.

La famiglia non è fondata in modo esclusivo sul matrimonio, ma su una comunione di vita materiale e spirituale, motivo per il quale, anche i conviventi, le cosiddette “coppie di fatto”, godono di gran parte dei diritti riconosciuti alle coppie sposate.

La Legge indica quali sono i diritti e gli obblighi di coloro che convivono nonostante non siano sposati.

Sono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite in modo stabile da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

I conviventi di fatto non sono vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

La convivenza di fatto tra persone eterosessuali oppure dello stesso sesso, viene attestata attraverso un’autocertificazione in carta libera presentata al comune di residenza nella quale i conviventi dichiarano di convivere allo stesso indirizzo.

Il Comune rilascerà il certificato di residenza e stato di famiglia.

A ogni modo la convivenza può essere provata con ogni strumento, anche con dichiarazioni testimoniali.

La convivenza di fatto si considera sia che la coppia sia eterosessuale, sia che sia omosessuale ed hanno deciso di non contrarre matrimonio né di sancire il loro legame attraverso l’unione civile, ma che sono allo stesso modo meritevoli di tutela rispetto a determinati aspetti della vita.

Con la convivenza di fatto nascono i seguenti diritti e doveri reciproci:


– La possibilità di far visita al proprio partner in carcere;
– Il diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, in caso di malattia o di ricovero del convivente di fatto.
– La facoltà di nominare il convivente come proprio rappresentante in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere.

Tale ultima facoltà viene consentita per le decisioni in materia di salute, o di morte, donazione di organi, modalità di trattamento del corpo e celebrazioni funerarie.

Il convivente di fatto può farsi nominare tutore, curatore o amministratore di sostegno, in caso di interdizione del partner, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno.

In caso di morte del proprietario dell’abitazione comune, il convivente superstite può rimanere nella stessa casa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni ma non oltre i cinque anni.

Se il convivente superstite ha figli minori o disabili, ha diritto di continuare a restare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente ha la facoltà di succedergli nel contratto.

Il convivente ha inoltre diritto al risarcimento del danno che spetta al coniuge superstite, in caso di decesso di quest’ultimo, in caso di fatto illecito di un terzo.

Il convivente ha diritto di partecipare alla gestione e agli utili dell’impresa familiare del partner, nonché ai beni acquistati con questi ultimi e agli incrementi dell’azienda, in proporzione al lavoro prestato.

In caso di cessazione della convivenza di fatto, il diritto di ricevere gli alimenti dall’ex convivente, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

convivenza: sì al congedo per assistenza

Convivenza: sì al congedo straordinario per assistenza del congiunto in caso di disabilità grave.

A seguito della modifica apportata dal dlgs. 105/2022, anche il convivente more uxorio ha diritto ad usufruire del congedo straordinario per assistere il congiunto con disabilità grave.

Lo prevede l’ordinanza 158/2023 della Corte Costituzionale del 20.7.2023. 

Tale pronuncia trae origine dal ricorso giudiziario d’urgenza di un lavoratore al fine di sentir accertato il suo diritto al congedo straordinario per assistere la compagna convivente e non sposata, portatrice di handicap in situazione di gravità.

La Corte Costituzionale espone infatti che con la modifica introdotta dal dlgs. 105/2022, il “convivente di fatto” è equiparato al coniuge convivente, incidendo pertanto sul quadro normativo di riferimento.

Quanto sopra consiste pertanto in uno ius superveniens che ha inciso in modo significativo sul quadro normativo di riferimento ovvero la Legge n. 76 del 2016.

Tale Legge ha infatti segnato un passaggio epocale intorno al concetto di famiglia regolandole, le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto tra etero e omosessuali.

Dalla riforma del diritto di famiglia, promulgato in Italia nel 1975 (legge n.151, del 19 maggio 1975), ad oggi molto è cambiato.

il riconoscimento di nuove forme familiari alla luce della L. n. 76/2016

  • Matrimonio (negozio giuridico solenne mediante il quale un uomo e una donna costituiscono tra loro una comunione spirituale e materiale e acquistano lo status di coniuge).
  • Unione Civile (si costituisce mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni e l’atto viene trascritto in apposito registro).
  • Convivenza ( tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile).

Anche nella convivenza di fatto è arrivato, pertanto, il sì al congedo straordinario in caso di disabilità grave del congiunto convivente.

affido paritetico

L’ affido paritetico consiste in una particolare forma di affidamento condiviso e consente un collocamento paritario con la previsione di tempi paritetici di permanenza del minore con i genitori.

Il minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi.

Si tratta di un modo di organizzarsi per consentire al figlio di passare lo stesso tempo con il padre e con la madre, compatibilmente con gli impegni di ciascuno.

La soluzione dell’affido paritetico è, addirittura, maggiormente rispondente alle esigenze del figlio in quanto consente a quest’ultimo di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.

L’applicabilità dell’ affido paritetico deve esser valutata caso per caso in quanto deve essere garantito al minore la possibilità di poter mantenere le proprie abitudini ed il proprio stile di vita.

Il minore deve inoltre riuscire a mantenere i rapporti con i propri affetti.

L’affido paritetico stabilisce una responsabilità genitoriale comune, sulla base di quanto il Giudice (o i genitori) decide in materia di tempi e modi di permanenza dei figli con il padre e con la madre, il più possibile vicini al 50%.

L’affido paritetico può prevedere di dividersi l’affidamento in determinati giorni durante la settimana, oppure la mattina con uno e il pomeriggio con un altro genitore o, ancora, a settimane alterne, ecc.

L’eventuale accordo può anche prevedere che il figlio abbia un doppio domicilio presso l’abitazione di dei due genitori.

Mantenimento

Con tale affido il mantenimento dei figli è diretto. Esso però non è una conseguenza immediata della scelta dell’affido paritetico ma deve avvenire dietro accordi tra i genitori.

Con il mantenimento figli diretto non viene prevista l’erogazione dell’assegno di mantenimento periodico da parte del padre o della madre ma il sostegno diretto del minore, senza passaggi di denaro da un genitore all’altro.

Restano ferme le spese straordinarie da suddividersi pro quota nella misura del 50%.