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Tag: casa

separazione e divorzio: ricorso unico assegno ex diverso

Con la riforma della giustizia civile, dal 1° marzo 2023, marito e moglie possono proporre la domanda separazione e divorzio con ricorso unico e assegno all’ex diverso.

Oggi per la separazione e divorzio si può presentare ricorso ricorso unico con assegno ex diverso.

Sono fatte salve le distinzioni tra l’assegno della separazione e quello del divorzio.

Con la separazione il vincolo coniugale resta in vita, e con esso un assegno teso a garantire al coniuge economicamente più debole il tenore di vita pregresso. Con il divorzio il legame nato dal matrimonio cessa in maniera definitiva per cui l’assegno copre solo le esigenze basilari dell’ex coniuge non economicamente autosufficiente.

Ottenere l’assegno di separazione non è, però, più scontato come un tempo. Il giudice sulla scorta di un’attenta indagine sulle condizioni patrimoniali dei coniugi, lo stabilirà a carico del più facoltoso solo a fronte di un accertato e concreto divario economico tra i due. Terrà conto sia dei costi che ciascun partner dovrà sobbarcarsi (canoni di locazione, ratei del mutuo sulla casa familiare, eventuali finanziamenti), sia dell’età del beneficiario, delle sue prospettive di lavoro, dei beni di cui dispone, sia della durata del matrimonio e di ogni altro elemento utile a ricostruire lo scenario economico attuale al momento della separazione.

Ma attenzione, perché alla casalinga può non bastare il fatto di essersi adoperata per 20 anni in casa per vedersi riconoscere l’assegno: deve provare che lo squilibrio, presente al momento del divorzio fra la sua situazione reddituale e patrimoniale e quella dell’ex, è l’effetto del sacrificio delle proprie aspirazioni professionali a favore delle esigenze familiari.

Le variazioni dell’assegno all’ex

La misura dell’assegno all’ex deve riflettere la situazione attuale di questi ultimi. Gli stessi ex coniugi per sopravvenuti e giustificati motivi possono in ogni momento chiederne la revisione.

Esempi di revisione dell’assegno all’ex (in riduzione) sono quelli dell’obbligato che forma una nuova famiglia e deve provvedere al nuovo coniuge o al nuovo figlio oppure perché migliorano le finanze del beneficiario.

L’assegno all’ex può essere aumentato di converso se, ad esempio, l’onerato acquisisce beni di valore o migliora la propria condizione economica.

Stop al mensile se vengono meno i presupposti iniziali e quindi se il beneficiario ha redditi tali da potersi permettere anche spese voluttuarie o se intraprende una convivenza stabile e duratura da far presumere il futuro impegno dei partner a garantirsi una reciproca assistenza materiale.

convivenza: sì al congedo per assistenza

Convivenza: sì al congedo straordinario per assistenza del congiunto in caso di disabilità grave.

A seguito della modifica apportata dal dlgs. 105/2022, anche il convivente more uxorio ha diritto ad usufruire del congedo straordinario per assistere il congiunto con disabilità grave.

Lo prevede l’ordinanza 158/2023 della Corte Costituzionale del 20.7.2023. 

Tale pronuncia trae origine dal ricorso giudiziario d’urgenza di un lavoratore al fine di sentir accertato il suo diritto al congedo straordinario per assistere la compagna convivente e non sposata, portatrice di handicap in situazione di gravità.

La Corte Costituzionale espone infatti che con la modifica introdotta dal dlgs. 105/2022, il “convivente di fatto” è equiparato al coniuge convivente, incidendo pertanto sul quadro normativo di riferimento.

Quanto sopra consiste pertanto in uno ius superveniens che ha inciso in modo significativo sul quadro normativo di riferimento ovvero la Legge n. 76 del 2016.

Tale Legge ha infatti segnato un passaggio epocale intorno al concetto di famiglia regolandole, le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto tra etero e omosessuali.

Dalla riforma del diritto di famiglia, promulgato in Italia nel 1975 (legge n.151, del 19 maggio 1975), ad oggi molto è cambiato.

il riconoscimento di nuove forme familiari alla luce della L. n. 76/2016

  • Matrimonio (negozio giuridico solenne mediante il quale un uomo e una donna costituiscono tra loro una comunione spirituale e materiale e acquistano lo status di coniuge).
  • Unione Civile (si costituisce mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni e l’atto viene trascritto in apposito registro).
  • Convivenza ( tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile).

Anche nella convivenza di fatto è arrivato, pertanto, il sì al congedo straordinario in caso di disabilità grave del congiunto convivente.