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Tag: assegno divorzile

separazione e divorzio: ricorso unico assegno ex diverso

Con la riforma della giustizia civile, dal 1° marzo 2023, marito e moglie possono proporre la domanda separazione e divorzio con ricorso unico e assegno all’ex diverso.

Oggi per la separazione e divorzio si può presentare ricorso ricorso unico con assegno ex diverso.

Sono fatte salve le distinzioni tra l’assegno della separazione e quello del divorzio.

Con la separazione il vincolo coniugale resta in vita, e con esso un assegno teso a garantire al coniuge economicamente più debole il tenore di vita pregresso. Con il divorzio il legame nato dal matrimonio cessa in maniera definitiva per cui l’assegno copre solo le esigenze basilari dell’ex coniuge non economicamente autosufficiente.

Ottenere l’assegno di separazione non è, però, più scontato come un tempo. Il giudice sulla scorta di un’attenta indagine sulle condizioni patrimoniali dei coniugi, lo stabilirà a carico del più facoltoso solo a fronte di un accertato e concreto divario economico tra i due. Terrà conto sia dei costi che ciascun partner dovrà sobbarcarsi (canoni di locazione, ratei del mutuo sulla casa familiare, eventuali finanziamenti), sia dell’età del beneficiario, delle sue prospettive di lavoro, dei beni di cui dispone, sia della durata del matrimonio e di ogni altro elemento utile a ricostruire lo scenario economico attuale al momento della separazione.

Ma attenzione, perché alla casalinga può non bastare il fatto di essersi adoperata per 20 anni in casa per vedersi riconoscere l’assegno: deve provare che lo squilibrio, presente al momento del divorzio fra la sua situazione reddituale e patrimoniale e quella dell’ex, è l’effetto del sacrificio delle proprie aspirazioni professionali a favore delle esigenze familiari.

Le variazioni dell’assegno all’ex

La misura dell’assegno all’ex deve riflettere la situazione attuale di questi ultimi. Gli stessi ex coniugi per sopravvenuti e giustificati motivi possono in ogni momento chiederne la revisione.

Esempi di revisione dell’assegno all’ex (in riduzione) sono quelli dell’obbligato che forma una nuova famiglia e deve provvedere al nuovo coniuge o al nuovo figlio oppure perché migliorano le finanze del beneficiario.

L’assegno all’ex può essere aumentato di converso se, ad esempio, l’onerato acquisisce beni di valore o migliora la propria condizione economica.

Stop al mensile se vengono meno i presupposti iniziali e quindi se il beneficiario ha redditi tali da potersi permettere anche spese voluttuarie o se intraprende una convivenza stabile e duratura da far presumere il futuro impegno dei partner a garantirsi una reciproca assistenza materiale.

assegno divorzile: no con revoca della casa

Assegno divorzile: no con revoca della casa.

Lo afferma una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione del maggio 2023.

La vicenda:

Con la sentenza di divorzio alla ex moglie viene revocata l’assegnazione della casa familiare, in quanto i figli sono divenuti economicamente autosufficienti.

A seguito di quanto sopra, la ex moglie chiede il riconoscimento di un assegno divorzile tenuto conto che la venuta meno dell’abitazione assegnata la obbliga a corrispondere un canone di locazione.

Il giudice di merito condanna l’ex marito al versamento di un assegno pari ad € 400,00 ma l’uomo impugna la decisione avanti la Corte di Cassazione che, per l’appunto, con l’ordinanza del maggio 2023 accoglie il ricorso di quest’ultimo.

La decisione:

assegno divorzile: nessun automatismo con revoca della casa coniugale. Per il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile il giudice deve valutare, infatti, la funzione assistenziale e quella perequativo-compensativa del medesimo.

Secondo la Cassazione il fatto che la l’assegnazione della casa comporti un risparmio di spesa non determina automaticamente che la sua revoca comporti il riconoscimento di un contributo economico a favore della parte che perde tale diritto.

Infatti, non sussiste alcun automatismo tra le due cose.

Richiamati i principi espressi dalle Sezioni Unite nel 2018 la Cassazione ricorda che l’eventuale disparità di reddito tra le parti rileva solo quando dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio.

Ad esempio, nel caso in cui il minor reddito di uno dei due dipenda dal fatto di aver sacrificato le proprie aspettative professionali (e, conseguentemente, reddituali) a favore dell’altro, per consentirgli di fare carriera.

In conclusione, al fine di riconoscere la sussistenza del diritto all’assegno, non opera alcun automatismo, ma il giudice deve valutare l’impossibilità del soggetto richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente (funzione assistenziale) nonché la necessità di “compensarlo” per il contributo che abbia dato alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge (funzione compensativo-perequativa).