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Sinistro Stradale

Lo studio legale dell’Avv. Chiara Mascitti si occupa anche di risarcimento del danno da incidente stradale.

Nel caso di incidente stradale tra veicoli a motore vige in primis l’obbligo di essere assicurati.

I conducenti del mezzo che hanno subito l’incidente devono denunciare il sinistro alla propria assicurazione.

Il risarcimento del danno da sinistro stradale può essere di due tipi ovvero patrimoniale e non patrimoniale.

Il danno non patrimoniale ricomprende il danno biologico ovvero la lesione della integrità psicofisica.

Nell’ambito della voce di tale danno rientra pertanto anche la lesione temporanea e permanente dell’integrità psicofisica del danneggiato.

Il danno morale invece riguarda l’aspetto psichico che l’incidente stradale ha determinato sul danneggiato. In questa categoria rientra anche il caso della eventuale  morte di un congiunto.

Il danno patrimoniale ricomprende tra le altre il danno emergente ed il mancato guadagno per lucro cessante.

Tra le voci di danno patrimoniale rientrano anche le spese mediche che il danneggiato ha dovuto sostenere a seguito dell’incidente stradale.

Oltre a quanto sopra, rientrano anche le spese per riparare il mezzo o quanto meno avere in mano un preventivo di spesa.

I soggetti che possono aver diritto al risarcimento del danno da incidente stradale sono:

  • i terzi non trasportati (pedoni, ciclisti etc);
  • i trasportati nel mezzo che ha subito il sinistro;
  • il conducente il mezzo coinvolto che ha subito il sinistro;
  • i terzi presenti sul veicolo che ha causato il danno hanno diritto al solo risarcimento al danno fisico;

Non ha diritto al risarcimento del danno il conducente del mezzo responsabile dell’incidente stradale.

Ai sensi dell’art. 129 comma 2 lettera B del Codice delle Assicurazioni Private, infatti, non hanno diritto al risarcimento del danno i soggetti che sono legati al conducente/proprietario responsabile del danno dai seguenti gradi di parentela:

  •  Coniuge non legalmente separato
  • I suoceri
  •  Il convivente stabile
  •  Gli ascendenti, ovvero genitori, nonni, bisnonni
  •  I discendenti, ovvero figli e nipoti, intesi come figli dei figli
  • Fratelli, nipoti figli dei fratelli, generi, nuore, cognati e tutte le altre tipologie di nipoti sono tutti esclusi solo nel caso in cui convivano o siano a carico del responsabile dell’incidente stradale.

Il soggetto danneggiato può adire l’Autorità Giudiziaria nel caso in cui l’assicurazione non voglia riconoscergli il diritto al risarcimento del danno da incidente stradale, oppure nel caso in cui la somma offerta dalla compagnia assicurativa è notevolmente inferiore rispetto al valore del danno.

Prima di arrivare in giudizio, bisogna procedere per quella che viene chiamata la negoziazione assistita, ovvero il tentativo delle due parti di arrivare ad un accordo.

Nel caso in cui la compagnia assicurativa abbia scelto di non aderire alla negoziazione assistita, si potrà procedere in giudizio.

I termini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da incidente stradale sono:
• 2 anni dall’avvenuto incidente, per quanto riguarda l’azione civile.
•  5 anni, se l’azione viene qualificata come reato oltre che come illecito civile.

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