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24 Maggio 2023

Responsabilità e obblighi docenti

Quali sono le responsabilità e gli obblighi del personale docente e dei collaboratori scolastici nei confronti degli alunni?

La responsabilità del personale docente e dei collaboratori scolastici verso gli alunni viene regolata dagli art. 2047 e 2048 del codice civile.

In particolare, l’art. 2048 del codice civile indica che fra i doveri del personale docente vi è quello di prestare vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui gli alunni sono loro affidati.

Alla normativa sopra indicata si aggiunge anche il CCNL comparto scuola che contiene una sezione dedicata alla vigilanza degli alunni ed alla responsabilità del personale docente e dei collaboratori scolastici.

Ai sensi dell’art. 2047 C.c., “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.

Dispone l’art. 2048 c.c. che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (…). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

Anche la scuola, intesa nel suo significato più generale di “struttura”, risponde sulla vigilanza degli alunni.

La scuola ha quindi delle responsabilità e degli obblighi di vigilanza nei confronti degli alunni.

La scuola ha infatti una responsabilità indiretta nei confronti del minore ai sensi, anche, dell’art. 2049 c.c. (responsabilità indiretta per fatto altrui).

In particolare, l’art. 2049 c.c. “I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”.

Alla luce di tale norma, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha riconosciuto l’applicazione dell’art. 2049 c.c. anche alla scuola ed al personale dipendente di quest’ultima, anche in caso di violenza sessuale nei confronti degli alunni se il fatto è accaduto all’interno della struttura scolastica durante l’orario scolastico.

Per maggiori informazioni sulla vigilanza degli alunni e sulle responsabilità e doveri della scuola, contatta l’Avv. Chiara Mascitti per fissare un appuntamento: 333/6438044.

Avv. Chiara Mascitti

L’Avvocato Chiara Mascitti è un avvocato di Brescia che si occupa di diritto civile, diritto del lavoro, diritto di famiglia, diritto sanitario…

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