Disdetta gestore luce e/o gas
Le fatture del gestore di luce e/o gas dopo la disdetta sono dovute?
I gestori di luce e/o gas che continuano ad emettere fatture sono legittimati a farlo?
Le fatture emesse dopo la disdetta del contratto di fornitura non sono prova del credito.
Quest’ultimo deve essere dimostrato in altro modo da parte del gestore di luce e/o gas.
Il rapporto tra il gestore e l’utente finale è un contratto di somministrazione con pagamenti secondo le scadenze.
Tra il cliente e il venditore si inserisce il distributore, responsabile degli allacci della fornitura e della manutenzione del contatore.
L’utente riceve un pacchetto di prestazioni in cambio del pagamento della tariffa, incluse somministrazione, manutenzione ordinaria e straordinaria.
Se l’utente che ha inviato la disdetta contesta le successive fatture, spetta al gestore dimostrare il credito.
È necessaria la prova della corrispondenza tra la fornitura erogata e quella riportata in bolletta.
L’importo della bolletta deve riflettere il consumo effettivo, evitando criteri presuntivi.
Il gestore di luce e/o gas deve dimostrare i consumi riportati in fattura per provare il credito.
Se il gestore non dimostra i consumi riportati in bolletta, la fattura emessa non è esigibile.
Per una consulenza sulla problematica della disdetta gestore luce e/o gas, contatta l’Avv. Chiara Mascitti al numero: 333/6438044.