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24 Maggio 2023

Disdetta gestore luce e/o gas

Le fatture del gestore di luce e/o gas dopo la disdetta sono dovute?

I gestori di luce e/o gas che continuano ad emettere fatture sono legittimati a farlo?

Le fatture emesse dopo la disdetta del contratto di fornitura non sono prova del credito.

Quest’ultimo deve essere dimostrato in altro modo da parte del gestore di luce e/o gas.

Il rapporto tra il gestore e l’utente finale è un contratto di somministrazione con pagamenti secondo le scadenze.

Tra il cliente e il venditore si inserisce il distributore, responsabile degli allacci della fornitura e della manutenzione del contatore.

L’utente riceve un pacchetto di prestazioni in cambio del pagamento della tariffa, incluse somministrazione, manutenzione ordinaria e straordinaria.

Se l’utente che ha inviato la disdetta contesta le successive fatture, spetta al gestore dimostrare il credito.

È necessaria la prova della corrispondenza tra la fornitura erogata e quella riportata in bolletta.

L’importo della bolletta deve riflettere il consumo effettivo, evitando criteri presuntivi.

Il gestore di luce e/o gas deve dimostrare i consumi riportati in fattura per provare il credito.

Se il gestore non dimostra i consumi riportati in bolletta, la fattura emessa non è esigibile.

Per una consulenza sulla problematica della disdetta gestore luce e/o gas, contatta l’Avv. Chiara Mascitti al numero: 333/6438044.

Avv. Chiara Mascitti

L’Avvocato Chiara Mascitti è un avvocato di Brescia che si occupa di diritto civile, diritto del lavoro, diritto di famiglia, diritto sanitario…

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