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Amministratore di Sostegno

L’Avv. Chiara Mascitti si occupa anche della predisposizione della domanda per la nomina di amministratore di sostegno.

La domanda è rivolta a soggetti con ridotte capacità, prevalentemente anziane che non in grado di provvedere ai propri interessi.

La richiesta è presentata avanti il Tribunale. La domanda può essere presentata dal diretto interessato o dai suoi parenti.

Anche i responsabili del servizio sanitario o dei servizi sociali direttamente impegnati nella cura e nella assistenza della persona possono presentare la domanda.

La nomina può essere anche per un incarico parziale o temporaneo.

La figura è stata disposta in favore di un’ampia categoria di beneficiari, tra i quali:

  • persone affette da infermità mentali e menomazioni psichiche: rientrano persone con patologie psichiatriche oppure con ritardo mentale o sindrome di down o con autismo. Persone con diagnosi di malattia di Alzheimer oppure con demenze o che fanno abuso di sostanze stupefacenti e alcol dipendenza. Persone che soffrono di prodigalità oppure shopping compulsivo o di ludopatia (anche in assenza di una specifica patologia);
  • persone affetta da infermità fisiche:  rientrano persone che hanno sofferto di ictus o di malattie degenerative o in fase terminale oppure con handicap fisici e motori o in condizioni di coma e stato vegetativo, patologie tumorali.

Alla sua nomina l’amministratore di sostegno deve depositare un rendiconto iniziale con la dettagliata descrizione del patrimonio dell’amministrato.

Ogni anno l’amministratore deposita un rendiconto annuale in cui espone al giudice le spese sostenute e gli incassi a favore del beneficiario.

L’amministratore di sostegno può chiedere una indennità annuale per il lavoro svolto.

Nello svolgimento dei suoi compiti, l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e deve informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso.

L’amministratore assiste la persona nella prestazione del consenso informato ai trattamenti dei dati personali ed ai trattamenti terapeutici. Quanto alle cure mediche ed ai trattamenti sanitari, l’amministratore può prestare il consenso in sostituzione del beneficiario se quest’ultimo risulti impossibilitato alla prestazione del consenso.

Il rifiuto alla cura non può essere prestato dall’amministratore se non su provvedimento del giudice tutelare. In caso di urgenza improcrastinabile o di impossibilità assoluta del beneficiario a dialogare con i medici, l’amministratore presta il consenso informato in sua sostituzione riferendo al giudice tutelare successivamente.

L’amministratore di sostegno dal momento della nomina non può essere nominato erede dal beneficiario nemmeno per interposta persona a meno che non sia ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.

Nessun atto di straordinaria amministrazione può essere compiuto se non dietro una preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare. Degli atti eseguiti se ne dovrà poi render conto al Giudice.

L’assistenza legale del nostro studio viene fornita anche per la nomina di un Tutore o di un Curatore nonché nei casi di Interdizione e Inabilitazione.

Puoi scaricare il modulo per presentare il rendiconto annuale cliccando qui.

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